
Tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro
L’estensione dell’obbligo di certificazione verde è previsto dal decreto legge n. 127 del 21.09.2021. Chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Già dal primo giorno di assenza ingiustificata, sia nel comparto pubblico che in quello privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non sarà dovuta la retribuzione.
L’obbligo nel comparto pubblico e privato
Nell’art. 2 del decreto si legge che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico o privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde”. L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari. I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione. La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. I lavoratori, che non seguiranno le prescrizioni normative non avranno accesso al posto di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati e automaticamente (senza alcuna ulteriore comunicazione), verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
Il decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende, i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali, proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università, ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”. Al momento della verifica, chi non ha il green pass, non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo un solo un giorno “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. La presenza in azienda, violando l’obbligo di esibizione del certificato, è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il Governo italiano, con il provvedimento in esame, è stato probabilmente un apripista in termini di lotta al covid, impedendo di fatto la possibilità di lavorare, non senza sollevare, inevitabilmente, dubbi di costituzionalità da parte di giuristi meno allineati. Anche la fase del controllo in alcuni contesti sembra alquanto surreale: chi potrà controllare se un anziano ha consentito all’idraulico o all’elettricista di entrare in casa per una manutenzione? Come si potrà davvero dare attuazione ad una restrizione di questo tipo? Una cosa è controllare il pass per l’ingresso in fabbrica di un operaio, altra cosa è verificare l’accesso nelle abitazioni private o in contesti meno strutturati. Rischia di divenire un testo delle buone intenzioni, più che un obbligo di norme inderogabili!
La speranza vera è che il rischio pandemico vada attenuandosi nei prossimi mesi, così da evitare ulteriori proroghe allo stato d’emergenza, la cui scadenza, ad oggi, è prevista per il 31 dicembre 2021.
Dr. Antonio Sbrescia
Tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro
L’estensione dell’obbligo di certificazione verde è previsto dal decreto legge n. 127 del 21.09.2021. Chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Già dal primo giorno di assenza ingiustificata, sia nel comparto pubblico che in quello privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non sarà dovuta la retribuzione.
L’obbligo nel comparto pubblico e privato
Nell’art. 2 del decreto si legge che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico o privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde”. L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i lavoratori, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti e i collaboratori familiari. I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione. La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni “sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”; questi, secondo l’art. 2 comma 5, dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuino con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. I lavoratori, che non seguiranno le prescrizioni normative non avranno accesso al posto di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati e automaticamente (senza alcuna ulteriore comunicazione), verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
Il decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende, i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali, proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università, ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”. Al momento della verifica, chi non ha il green pass, non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo un solo un giorno “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. La presenza in azienda, violando l’obbligo di esibizione del certificato, è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il Governo italiano, con il provvedimento in esame, è stato probabilmente un apripista in termini di lotta al covid, impedendo di fatto la possibilità di lavorare, non senza sollevare, inevitabilmente, dubbi di costituzionalità da parte di giuristi meno allineati. Anche la fase del controllo in alcuni contesti sembra alquanto surreale: chi potrà controllare se un anziano ha consentito all’idraulico o all’elettricista di entrare in casa per una manutenzione? Come si potrà davvero dare attuazione ad una restrizione di questo tipo? Una cosa è controllare il pass per l’ingresso in fabbrica di un operaio, altra cosa è verificare l’accesso nelle abitazioni private o in contesti meno strutturati. Rischia di divenire un testo delle buone intenzioni, più che un obbligo di norme inderogabili!
La speranza vera è che il rischio pandemico vada attenuandosi nei prossimi mesi, così da evitare ulteriori proroghe allo stato d’emergenza, la cui scadenza, ad oggi, è prevista per il 31 dicembre 2021.
Dr. Antonio Sbrescia