AZIENDE DI TRASPORTO
 

Le aziende di autotrasporto e distribuzione, per quanto di piccola dimensione, se hanno anche un solo lavoratore subordinato o ad essi equiparato, sono comprese nel campo di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e devono, per quanto in misura proporzionale, applicare i dettami del D.lgs 81/08.

I padroncini che decidono di assumere anche un solo dipendente, hanno l’obbligo di “impalcare” il Sistema di Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro, proprio con lo scopo di garantire la massima tutela al dipendente.

Il Datore di Lavoro nel caso di imprese di autotrasporto molto piccole si trova, spesse volte, da solo a gestire un sistema che, anche per un solo dipendente, non fa sconti in termini di requisiti minimi.
Tra gli obblighi non delegabili, previsti dall’articolo 17 del D.lg. 81/2008, a carico del datore di lavoro, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori costituisce l’adempimento prioritario, rappresentando il momento conoscitivo e programmatico fondamentale del processo di prevenzione indicato dal Decreto stesso.

La redazione dell’opportuna valutazione dei rischi è a carico esclusivo del Datore di Lavoro che, affidandosi ad un RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) esterno, o ricoprendo direttamente lui tale incarico (possibilità percorribile solo nel caso di aziende sotto i 15 dipendenti), deve passare in rassegna tutti i possibili rischi ai quali sono esposti i propri dipendenti.

L’obiettivo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quello di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di Protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Una buona e congrua valutazione dei rischi, sia per la salute che per la sicurezza, del dipendente parte sempre da una disamina completa dei processi lavorativi che caratterizzano ogni singolo lavoratore o categorie omogenee.

In particolare i rischi che interessano i lavoratori occupati nelle piccole aziende del trasporto, sono connessi alle specifiche mansioni legate all’attività di autotrasporto per conto terzi, con l’uso di mezzi adeguatamente allestiti per il trasporto di prodotti di diversa natura, e in misura molto minore, per il tipo di merce trasportata che risulta debitamente inscatolata e imballata (rischio chimico, biologico, etc).

Per quanto sopra, nella valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro, devono essere analizzati con maggiore attenzione i rischi sulla salute dei dipendenti relativi a:

  • Incidente stradale;
  • Esposizione alle vibrazioni durante le fasi di guida,
  • Esposizione al rumore;
  • Posture di lavoro incongrue

e rischi abbinati alla movimentazione da carico nelle fasi di carico e scarico merci nelle aree di interfaccia (piazzali) con le strutture dei clienti serviti.

In aggiunta, vanno sempre considerati i rischi la cui natura infortunistica è correlata all’accesso del personale dipendente presso impianti (magazzini) propri e di terzi, oltre alle attrezzature presenti. In quest’ultimo caso è opportuno che il documento di valutazione dei rischi, redatto dal datore di lavoro dell’azienda di autotrasporto, sia integrato e accompagnato da un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) del cliente terzo presso il quale è svolta l’attività di carico/scarico merci: la redazione di questo documento da parte del committente è un atto dovuto e va preteso.

 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO INCIDENTE STRADALE

Per il comparto legato al trasporto merci su strada il rischio infortunio legato ad incidente stradale è alto, in quanto chi utilizza un veicolo come mezzo di lavoro svolge la sua mansione percorrendo per un lungo lasso temporale la strada. Pertanto si deve tenere in particolare considerazione all’evento infortunio legato al possibile incidente stradale che può anche coinvolgere soggetti terzi.

Per questo motivo l’azienda, deve garantire mezzi efficienti e congrui carichi di lavoro ai propri dipendenti, anche monitorando il rispetto di adeguati tempi di guida e il rispetto delle pause necessarie, secondo le vigenti norme.

Occorre inoltre prevedere l’obbligo della sorveglianza sanitaria mediante la Nomina del Medico Competente, che a cadenza annuale proceda con la visita volta alla verifica dell’idoneità alla guida con specifico controllo sul consumo di:

  • Alcool;
  • Sostanze psicotrope e stupefacenti.

Ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs 81/2008, si deve provvedere a trasmettere adeguata formazione e informazione al personale dell’impresa di autotrasporto, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività svolta e sulle procedure che riguardano il primo soccorso, e i dettami sul primo intervento antincendio.

In parallelo è necessario sensibilizzare il personale dipendente circa il rischio da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche delle disposizioni aziendali in materia e sulle procedure di verifica esistenti.

ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI

Nel comparto dell’autotrasporto risulta rilevante il problema della trasmissione delle vibrazioni al corpo intero, riscontrandosi soprattutto per conducenti e per i mulettisti. Qualora si desuma che i lavoratori siano esposti a livelli di vibrazioni che superino i valori d’azione (0,5 m/s2 normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore), è necessario predisporre e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione che consistono in interventi da compiere essenzialmente sull’abitacolo e sul posto guida ed in particolare sul sedile.

Si sottolinea l’importanza della formazione/informazione sul tema oltre alle verifiche specifiche che possono essere eseguite a bordo mezzo, con utilizzo di strumenti quali l’accelerometro per la misurazione delle vibrazioni a bordo del singolo mezzo.

ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE

Nelle aziende del comparto trasporti, risulta che raramente vengono superati i valori limite inferiori di azione (livello di esposizione giornaliero di 80 dBA o pressione acustica di picco di 135 dBC). Le linee guida dell’ISPESL sulla valutazione del rischio rumore comprendono il comparto “Autotrasporti con automezzi recenti” fra le attività e mansioni con Lex di solito inferiori agli 80 dBA.

Al fine di verificare Il livello sonoro a cui sono sottoposti i dipendenti, è consigliabile procedere con apposita prova fonometrica (con uso di fonometro tarato), a bordo della flotta esistente, per verificare il rispetto delle soglie previste per legge.

ESPOSIZIONE AL RISCHIO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel comparto dei trasporti, il suddetto rischio si verifica soprattutto nell’ambito dei depositi merci in cui si svolgono le manovre di carico e scarico dei mezzi. Tali manovre talvolta possono essere effettuate anche dai conducenti dei mezzi, oltre al personale presente nei depositi del fornitore e/o del destinatario delle merci. La movimentazione manuale dei carichi, quali scatole e unità di carico di varia natura e peso, viene effettuata all’interno del locale e spesso con l’ausilio di carrelli manuali. È sempre opportuno verificare il peso, la forma, le dimensioni e lo stato degli oggetti manipolati affinché siano tali da consentirne gli spostamenti in tutta sicurezza.

A questo proposito in virtù di quanto sopra evidenziato, è raccomandabile non sovraccaricare i carrelli di ausilio alla fase di carico/scarico, onde evitare possibili cadute di scatole o colli che possano generare schiacciamenti degli arti. Inoltre, onde evitare problematiche all’apparato muscolo scheletrico è altresì raccomandabile mantenere posture corrette in fase di sollevamento dei carichi ed evitare la movimentazione di scatole che abbiamo un peso superiore ai 25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne.

Con la presente circolare siamo a ricordare alcuni importanti adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare dalla L. 215/2021 che ha previsto un irrigidimento della normativa anche dal punto di vista sanzionatorio.

L’elemento che ci preme far notare attiene ai maggiori poteri riconosciuti agli Ispettori del Lavoro in merito a vigilanza e ispezioni, precedentemente attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali, nonché all’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti.

Riportiamo di seguito gli adempimenti più importanti, obbligatori per tutte le aziende, e le sanzioni previste dalle nuove tabelle.

Adempimenti:

1) DVR (Documento Valutazione Rischi): Tutti i datori di lavoro, in collaborazione con un responsabile di prevenzione e protezione e con il medico competente, ove previsto, dovranno redigere il DVR. È necessario aggiornare il DVR ogni qual volta si apportano modifiche al processo produttivo, ai macchinari impiegati e prodotti utilizzati per le lavorazioni, oltre ad eventuali modifiche dei soggetti facenti parte dell’organigramma aziendale per la sicurezza (Datore di Lavoro, RLS, addetti al primo soccorso e antincendio) ecc.

2) Piano di Emergenza e Evacuazione

3) Nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);

4) Elezione di un RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) tra i dipendenti occupati;

5) Formazione sulla Sicurezza per tutti i lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni

6) Corsi di Formazione per addetti Antincendio (basso, medio ed alto rischio), ed al Primo Soccorso;

7) Sorveglianza sanitaria del personale: nomina Medico Competente, giudizi d’idoneità alla mansione e/o visite mediche periodiche.

 

Sanzione principale

Sospensione dell’attività in assenza di ciascuno degli adempimenti di cui sopra

 In aggiunta si riportano le ammende per ciascuna mancanza   

– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi € 2.500

– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione € 2.500

– Mancata formazione ed addestramento € 300 per ciascun lavoratore interessato

– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile € 3.000

– Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) € 2.500

Nel ribadire che, per problematiche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è necessario rivolgersi a tecnici competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro per l’espletamento degli adempimenti previsti, restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.